A004 Sentenza - Studio d'Abbieri

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A004
Lastrico Solare:
Due soli condomini, si divide tutto a metà?
Art. 1126. Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e' comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
IL CASO: Due soli condomini, si divide tutto a metà?
DOMANDA: nel caso di un condominio formato da due soli condomini, laddove sia necessario procedere al rifacimento del lastrico solare a uso esclusivo di un solo condomino, si applica il criterio di riparto delle spese di cui all’art. 1126 c.c. (1/3, 2/3), o si divide equamente tra i due condomini?
RISPOSTA: (vedi Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 21337 del 14 settembre 2017)
(omissis) la Corte ha precisato che, quando un cortile o viale di accesso allo stabile fungano da copertura ai locali sottostanti di proprietà esclusiva di un solo condòmino, si deve applicare l'art. 1125 c.c. a norma del quale le spese della struttura superiore sono a carico di colui che ne usufruisce, mentre il proprietario del piano sottostante sostiene gli oneri inerenti all'intonaco, tinta e decorazione del soffitto.
Ripartizione questa che viene applicata anche nel caso in cui ad una terrazza a livello/lastrico solare sia sottoposto un solo locale .
L'applicazione a detta ipotesi dei criteri dettati dall'art. 1126 c.c., infatti, finirebbe - secondo i giuduci di legittimità - per porre a carico dell'unico condòmino coperto i 2/3 della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo dei beni in questione.
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